( da un articolo di Sara Occhipinti, avvocato )
La parola ha un grande potere: noi comprendiamo le cose nella maniera in cui abbiamo le parole giuste per conoscerle; essa ha inoltre il potere di creare cose nuove e di produrre cambiamenti. Dare il nome alle cose dunque fa conoscere la realtà. La sua forza si manifesta pure sulle persone: un determinato termine può influenzare il destino di un uomo, come riconoscevano gli antichi
“ Nomina sunt homina “. Dice la filosofa Michela Marzano: nominare in maniera corretta le cose è un modo per tentare di diminuire la sofferenza e il disordine che ci sono nel mondo. Ricca di tale forza, la parola può diventare strumento di potere, in quanto riesce a condizionare l’opinione pubblica.
Partiamo dal termine “ clandestino “. Il suo uso giornalistico, associato agli sbarchi dei migranti, evoca in chi legge un senso di illegittimità e alimenta così l’ostilità, arrivando poi a giustificarla con la forza del diritto: non tutti gli sbarchi portano clandestini, anzi spesso chi sbarca lo fa con diritto, costituzionalmente tutelato.
Fino a pochi anni fa si usava il termine “ extracomunitario “, cioè fuori dalla CE, straniero. (russi, giapponesi, americani ecc. potevano ovviamente essere considerati extracomunitari)
Anche tale parola nell’immaginario collettivo, sollecitato da un uso mediatico rivestito da una errata patente giuridica, perde il suo significato originale e giunge ad indicare principalmente le persone di colore, con connotati spesso di inferiorità e discriminazione e traccia, per chi ne è etichettato, un destino di emarginazione e lo obbliga a nascondersi. Nasce il clandestino, letteralmente “nascosto” (clam) “di giorno” (dies).
Oggi il termine “clandestino” è associato allo sbarco: chi arriva sulle nostre coste è sempre e comunque clandestino. Non esiste distinzione ad esempio tra chi entra di nascosto nel nostro Paese e chi programma la partenza per fuggire da guerre, fame e persecuzione; tra chi arriva per nascondersi e chi chiede aiuto apertamente. Perché non accettare in toto la Costituzione che concede asilo agli stranieri e riconosce il diritto di emigrare, o il Diritto internazionale al riguardo? L’uso improprio di una parola alza così un muro sociale.
Torniamo alla questione linguistica. Come definire una persona che giunge da noi con la volontà di rimanere, di integrarsi? Il termine esatto è “immigrato” al participio passato. Oggi invece si preferisce “migrante” al participio presente, il che ci dona l’idea di una persona in continuo movimento, che non arriva mai ad una sistemazione e forse proprio questo ci rasserena maggiormente, in quanto lascia pensare che colui che è arrivato, molto probabilmente se ne andrà.
Riflettiamo ancora sul perché dell’immigrazione. Ogni uomo desidera certamente vivere in libertà e sicurezza, non essere perseguitato per le proprie idee, avere una famiglia, un lavoro, un’istruzione e poter curare la propria salute. Tuttavia non sempre i vari Stati possono assicurare tutto ciò, da qui la necessità dell’emigrazione. Le esigenze sopra citate vengono definite “diritti umani”, appartengono a tutti e sono riconosciuti dagli ordinamenti giuridici, quindi preesistono alla legge, che li “riconosce”, perciò ogni ordinamento politico, sociale e giuridico deve impegnarsi a darvi compimento. I diritti universali dell’uomo sono la legittimazione giuridica del fenomeno migratorio. Vedi la Dichiarazione universale dei diritti, art. 13: “ Ogni individuo ha il diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese “. Art. 14: “ Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni “. La nostra Costituzione all’art. 10 recita: “ La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali “, al comma 3 dice: “ Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha il diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge “. L’immigrazione è dunque legittima, occorre ora chiarire il senso di “immigrazione illegale “. Ogni Stato ha il potere di disciplinare le condizioni di accesso al proprio territorio, però la discrezionalità deve rispettare gli obblighi di diritto internazionale, cui abbiamo fatto cenno; deve inoltre trattare ogni individuo nel rispetto dei suoi diritti umani. L’Italia ha codificato le regole per entrare nel proprio territorio nel Testo unico dell’immigrazione, ma ciò non significa che la permanenza in Italia di un immigrato entrato “ illegalmente “ continui a rimanere illegale. Oltre a quanto già citato esistono altre possibilità per essere accolti legalmente in Italia, che trovano una base giuridica nella Costituzione, nel rispetto dei Trattati internazionali e della legislazione europea ( art. 11 ). Vanno accolte tutte le persone in fuga dal proprio Paese, che richiedono asilo in Italia, perché vittime di persecuzioni, tratta di esseri umani, o abbiano subito gravi violazioni dei diritti umani. Praticamente oggi purtroppo tutte le persone che sbarcano in Italia vengono etichettati come clandestini, ma ciò molto spesso non risponde al vero, in quanto molti giungono in Italia alla luce del sole, proprio per rendere conoscibile la propria situazione e per formulare richiesta di aiuto. Come si vede, l’uso improprio del termine “ clandestino “ porta ad annullare l’attenzione dovuta ai diritti di tali persone. La situazione del “ rifugiato “ è regolata dalla Convenzione di Ginevra, un trattato internazionale che impegna gli Stati firmatari ad attuare la Convenzione stessa, riconoscendo lo status di rifugiato sulla base dei requisiti stabiliti dal Trattato. Detti requisiti sono: Timore fondato di persecuzione Persecuzione per ragioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza ad un gruppo sociale, per opinioni politiche Circostanze che dimostrano che lo Stato non vuole o non è in grado di assicurare protezione alla persona. L’UE con la direttiva del Consiglio 2004/83CE, nel dare attuazione alla Convenzione di Ginevra, ha previsto una forma di protezione complementare, definita “ sussidiaria “. Essa viene concessa alla persona nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se rientrasse nel proprio Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave, come: l’esecuzione o la condanna alla pena di morte la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante l la minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Consideriamo da ultimo la situazione di chi ha avuto un permesso di soggiorno per lavoro, ma che, una volta perduto il lavoro, non ha potuto rinnovare il permesso di soggiorno. Costui si trova in una condizione né voluta, né provocata. Può essere considerato clandestino, però il fatto, lungi dal costituire una colpa, rappresenta una situazione drammatica, che spinge l’interessato a vivere da “fantasma “ senza lavoro e senza diritti.

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